Art. 29.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

          b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni;

          c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

          d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

          e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

 

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          f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni;

          g) il decreto legislativo 4 novembre 2005, n. 227;

          h) l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

          i) l'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;

          l) il decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;

          m) l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          n) i commi 4 e 7 dell'articolo 22 e l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          o) il comma 1 dell'articolo 35 e l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

          p) il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

          q) il comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

          r) i commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          s) l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          t) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.